Sicurezza e Igiene - Corso di formazione per Preposto

Corso di formazione del Preposto

durata = 8 ore - Tutti i settori: rischio basso, medio, alto

La formazione del preposto è obbligatoria, così come definito dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori , ma deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
Ai sensi del nuovo comma 1 lettera b -bis) dell’Art. 18 introdotto dal D.L. n. 146/2021  (a integrazione del  D.Lgs. 81/2008), si rende obbligatoria la nomina formale del Preposto da parte del Datore di Lavoro e il suo aggiornamento.

Programma:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;

2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

4. Incidenti e infortuni mancati
;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;

6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;

7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Al termine del percorso formativo, raggiunta la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà fatta una prova di verifica obbligatoria sottoforma di colloquio o test, in alternativa tra loro.
 

C.S.T. ritiene utile chiarire qui di seguito quali sono i lavoratori definiti PREPOSTI e destinatari della formazione obbligatoria e in cosa consistono le principali novità apportate dal D.L. n. 146/2021.

 

Definizione di “PREPOSTO” (ai sensi Art.2 - D.Lgs. 81/2008): persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Le principali novità inerenti gli Obblighi del Preposto, post modifica attuata dal DL n. 146/2021, si riassumono come segue:

  1. la “responsabilizzazione” della figura del Preposto, che diviene ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”. (*)
  2. L’individuazione del Preposto è un obbligo a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente, questa dovrà essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza del Preposto dell’incarico attribuitogli. La mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile.
  3. Le modifiche al Decreto richiamano all’art. 26 per lo svolgimento di attività in regime di appalto la necessità del Datore di Lavoro di indicare al Datore di Lavoro Committente anche i nominativi dei Preposti alle attività in appalto o subappalto.

 

(*) In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le le non conformità rilevate; …[omissis]