La formazione del preposto è obbligatoria, così come definito dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori , ma deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
Ai sensi del nuovo comma 1 lettera b -bis) dell’Art. 18 introdotto dal D.L. n. 146/2021 (a integrazione del D.Lgs. 81/2008), si rende obbligatoria la nomina formale del Preposto da parte del Datore di Lavoro e il suo aggiornamento.
Definizione di “PREPOSTO” (ai sensi Art.2 - D.Lgs. 81/2008): persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Le principali novità inerenti gli Obblighi del Preposto, post modifica attuata dal DL n. 146/2021, si riassumono come segue:
(*) In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le le non conformità rilevate; …[omissis]